La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 4179/2024, ha approfondito il tema della responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. per un incidente stradale, in quanto custode della strada pubblica, fornendo importanti indicazioni interpretative.
La Corte ha chiarito che tale responsabilità è configurabile in capo alla Pubblica Amministrazione anche in relazione a strade di ampia estensione se l’ente ha il potere di controllo e custodia delle stesse.
L’ente provinciale, infatti, pur non essendo obbligato formalmente a dotare la strada di barriere protettive, deve valutare in concreto la pericolosità del tratto caratterizzato da curve in discesa e alberi ai margini.
La Corte ha affermato che l’assenza di barriere costituisce un’omissione significativa, poiché la sicurezza non può limitarsi al rispetto di normative astratte ma deve considerare anche regole di prudenza e valutazioni pratiche ai sensi del Codice della Strada. Nonostante la condotta negligente del conducente (velocità eccessiva su strada bagnata, in condizioni di scarsa visibilità e assenza di illuminazione) abbia inciso sul danno, tale contributo è stato ritenuto insufficiente per configurare un caso fortuito, che richiede imprevedibilità e inevitabilità, tale da escludere la responsabilità del custode della strada.
La Corte ha quindi riconosciuto una responsabilità parziale dell’ente provinciale in causa, bilanciando i doveri di custodia dell’ente con l’imprudenza dell’utente, la cui colpa è stata valutata anche considerando la possibile mancata osservanza delle misure di sicurezza individuale come l’uso delle cinture di sicurezza.
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Last modified: 7 Gennaio 2025