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Messa alla prova e lavori di pubblica utilità: niente più confisca del veicolo

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Con la recente sentenza  n. 75 del 24 aprile 2020, i giudici della Corte costituzionale hanno di fatto sancito la fine della disparità di trattamento che sussiste tra l’istituto del lavoro di pubblica utilità (L.P.U.), previsto dal comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S., a seguito del quale il giudice revoca la confisca del veicolo, e l’istituto dalla messa alla prova (M.A.P.), che, invece, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

Oggi, dunque, sia nel caso di L.P.U. come sanzione sostitutiva del reato, sia nel caso di M.A.P. – con esito positivo del percorso – la confisca del veicolo non sarà più possibile. Ma analoghe considerazioni potrebbero dunque sollevarsi qualora si tratti, anziché dell’art. 186 c.2, C.d.S, del successivo art. 187 C.d.S. ovvero di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Aprendo così nuovi scenari.

Last modified: 20 Settembre 2024